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Sez. 5 - , Sentenza n. 27153 del 28/12/2016 (Rv. 642381 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Illecita percezione di contributi in conto impianti - Tassabilità per competenza e non per cassa – Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642381-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE

In tema di IRPEF, l’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, nel sancire la tassabilità dei proventi di natura illecita, rimanda, quanto alle modalità di concreta tassazione, alle disposizioni previste per ciascuna categoria di redditi, sicché i contributi in conto impianti, anche se percepiti illecitamente, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 21, comma 4, lett. b, della l. n. 449 del 1997 (1 gennaio 1998), concorrono a formare il reddito imponibile in correlazione temporale e quantitativa al processo di ammortamento dei beni strumentali per l'acquisizione dei quali sono stati concessi e, quindi, con modalità corrispondenti al periodo di competenza economica.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56 com. 3 lett. B, Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21 com. 4 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)