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Sez. 2 - , Sentenza n. 19031 del 13/06/2022 (Rv. 664994 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE | Contratti - Forma scritta “ad substantiam” - Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accidentali - Conseguenze in caso di preliminare contenente un termine essenziale per la stipula del definitivo - Rinuncia ad avvalersene - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664994-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), con la conseguenza che, in caso di preliminare di vendita che preveda un termine per la stipula del definitivo, la modifica di tale elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiede la forma scritta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di valutare la rinuncia alla condizione unilaterale risultante dalla dichiarazione rilasciata a verbale dal ricorrente personalmente, da apprezzarsi in uno alla citazione).

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)