Sez. 4, Sentenza n. 36724 del 01/04/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229678 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | In genere.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
Mentre l'omissione della citazione determina una nullità assoluta ed insanabile, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la violazione delle norme di legge stabilite per le notificazioni configura, invece, una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 stesso codice, non più deducibile o rilevabile per la prima volta dopo la conclusione del giudizio di primo grado (principio pronunciato con riferimento ad ipotesi nella quale la Corte, ritenuta l'equivalenza con la fattispecie della notificazione della citazione, ha escluso la nullità assoluta della sentenza in caso di omessa notificazione all'imputato del provvedimento con la indicazione della data per la prosecuzione del dibattimento sospeso a seguito dell'invio degli atti alla Corte Costituzionale, sul rilievo della intempestiva deduzione da parte del difensore, ex art. 182, commi primo e secondo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)