Sez. 3, Sentenza n. 687 del 14/12/2023 Ud. (dep. 09/01/2024) Rv. 285732-01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE | Prodotti alimentari sfusi - Responsabilità dell'operatore del settore alimentare - Esistenza di un piano di autocontrollo HACCP che preveda la facoltatività di controlli a campione - Esonero della responsabilità – Esclusione - Assolvimento dell'obbligo di tracciabilità della filiera - Sufficienza - Esclusione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE
Integra la contravvenzione di cui all'art. 5 legge 30 aprile 1962, n. 283, il mancato svolgimento, da parte dell'operatore sanitario del settore agricolo, di accertamenti analitici sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo HACCP, non valendo a esonerarlo da responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, posto che la predisposizione del piano di autocontrollo è finalizzata a prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri sotto il profilo igienico, potenzialmente dannosi per i consumatori e a garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari conformi alla normativa di settore.
Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 28/01/2002 num. 178 all. 17 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)