Sez. 1, Sentenza n. 19456 del 12/06/2026 (Rv. 678514-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Avvenuta cancellazione dell’imprenditore dal Registro delle imprese - Inammissibilità della domanda di accesso alla procedura.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'art. 64-bis CCII, presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 64 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)