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Sez. 1, Sentenza n. 19456 del 12/06/2026 (Rv. 678514-02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Avvenuta cancellazione dell’imprenditore dal Registro delle imprese - Inammissibilità della domanda di accesso alla procedura.
Stato
decisa il 2026-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678514-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

La domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'art. 64-bis CCII, presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 33 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 64 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)