diritto.io

Col quale e' approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra

Testo in vigore al

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 22 del Nostro decreto 12 novembre 1916, n. 1598, che da' facolta' al Governo di provvedere con apposito regolamento alla determinazione delle categorie d'infermita' per i mutilati o invalidi, a causa della guerra o di altri eventi di servizio, in base al grado della loro inabilita' a proficuo lavoro; a stabilire le tabelle delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi spettanti, nonche' le norme relative alla riversibilita' delle pensioni stesse;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri della guerra, della marina e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, e' approvata l'allegata tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che stabilisce le categorie d'infermita' per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

2. Nei casi non contemplati espressamente nella tabella, le infermita' devono ascriversi alla categoria che comprenda infermita' equivalenti per il grado d'inabilita' a proficuo lavoro che ne deriva; e, nel procedere a tale classificazione, qualora si tratti di piu' infermita' coesistenti, si terra' conto del grado di effettiva inabilita' determinata dall'insieme delle infermita' stesse.

Art. 2

1. La perdita assoluta e permanente della funzione di organi, di arti o di loro segmenti, e' equiparata alla perdita, anatomica dei medesimi.

2. Invece, non e' equiparabile in nessun caso alla perdita anatomica di organi, arti e loro segmenti, la diminuzione permanente della funzione di essi, che dovra' essere percio' ascritta ad una delle categorie inferiori che comprenda infermita' equivalenti per il grado di inabilita' a proficuo lavoro, che deriva dalla diminuita funzione.

3. Non sara' tenuto conto di questa diminuzione quando non sia di tale gravita', da raggiungere il grado d'inabilita' corrispondente a quello dell'ultima categoria di infermita'.

Art. 3

1. Per le infermita' ascritte alla prima categoria della allegata tabella A, la pensione e' liquidata nella misura stabilita dall'art. 100, prima comma, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e dalle successive disposizioni; e per le infermita' ascritte alle altre categorie, dalla seconda all'ottava inclusa, e' ragguagliata rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40, e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermita' di prima categoria. In questi casi i limiti fissati dalle norme vigenti per la determinazione del massimo di pensione, non saranno applicati alla pensione di prima categoria, che serve di base al ragguaglio, bensi' a quella risultante dal ragguaglio stesso.

2. Le pensioni privilegiate di guerra istituite con la legge 23 giugno 1912, n. 667, saranno liquidate: per gli ufficiali nel modo sopra stabilito, applicando l'aumento del quinto, conformemente e nei limiti dell'articolo 2, quarto comma, della citata legge; e, per i militari di truppa, in base alla allegata tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 4

1. La pensione privilegiata, di cui al precedente articolo, sara' aumentata, per ogni anno di servizio effettivo o di campagna di guerra, in ragione di un ventesimo della differenza fra la pensione minima di riposo e quella privilegiata per gli ufficiali effettivi e per i militari di truppa i quali, non avendo raggiunto il limite di anzianita' di servizio richiesto per il collocamento a riposo dalle vigenti disposizioni, abbiano prestato sotto le armi, rispettivamente, non meno di cinque, o non meno di otto anni di servizio.

2. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere l'ammontare della pensione minima di riposo.

3. Qualora, invece, gli ufficiali o i militari di truppa abbiano raggiunto il limite di anzianita' per il collocamento a riposo, la pensione privilegiata verra' liquidata in ragione della pensione di riposo accresciuta di un decimo, ove questo trattamento risulti piu' favorevole di quello stabilito coll'articolo precedente.

4. Agli effetti di tali disposizioni, l'ammontare della pensione di riposo sara' determinato prendendo per base della liquidazione l'ultimo stipendio o l'ultima paga.

Art. 5

1. Il militare, che a causa dal servizio prestato in guerra, abbia contratto alcuna delle infermita' elencate nella prima categoria dal n. 1 al n. 8 inclusivamente, o delle altre infermita' ascrivibili alla stessa categoria, allorche' per queste ultime le autorita' sanitarie abbiano riconosciuta indispensabile l'assistenza di altra persona, ha diritto, oltre che alla pensione, ad un assegno supplementare, non riversibile.

2. Tale assegno sara' di annue lire 150, e verra' raddoppiato nei casi contemplati ai numeri 1, 2, 3 e 5 della prima categoria, ovvero quando coesistano piu' infermita' considerate nel precedente comma.

3. L'assegno potra' essere revocato allorche', a parere dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, venga meno la ragione della concessione, per essere il pensionato altrimenti provveduto di assistenza a cura di Istituti pubblici, ovvero quando risulti che l'interessato, pur non essendo diversamente assistito, si rifiuti di essere ricoverato in uno dei detti Istituti.3

Art. 6

1. Le infermita', comprese nella nona categoria, danno diritto, invece della pensione vitalizia, ad un assegno temporaneo, pari all'importo della pensione dell'ottava categoria, sempreche' al militare, in ragione del servizio prestato, non spetti trattamento di riposo o di riforma.

2. La durata dell'assegno, variabile fra i tre ed i sei anni, verra' determinata, sentito il parere delle competenti autorita' sanitarie militari, in ragione del grado d'inabilita' a proficuo lavoro dell'interessato.6

Art. 7

1. Per le infermita' ascritte alla decima categoria, quando il militare non abbia diritto, per il servizio prestato, a trattamento di riposo o di riforma e' concesso un assegno corrispondente all'importo di sei mesi della pensione dell'ottava categoria.

2. Quest'assegno potra' elevarsi fino a raggiungere il massimo di due annualita' di detta pensione, sentito il parere delle competenti autorita' sanitarie militari, in ragiono del grado d'inabilita' a proficuo lavoro dell'interessato.

3. L'assegno sara' corrisposto in una sola volta al militare all'atto della cessazione dal servizio e dell'invio in congedo, e sara' liquidato dall'Amministrazione militare.

4. La riscossione dell'assegno importa rinuncia all'eventuale esperimento del diritto a pensione, salvo il caso di successivo aggravamento dell'infermita'.6

Art. 8

1. Allorquando le autorita' sanitarie militari non possano pronunciarsi definitivamente sulla gravita' delle infermita', giusta l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266, e negli altri casi, nei quali non abbiano elementi sicuri per accertare il carattere permanente delle infermita' riscontrate, verra' liquidato dalla Corte dei conti al militare inviato in congedo, un assegno rinnovabile, in misura uguale alla pensione privilegiata che potrebbe spettargli ai termini dei precedenti articoli 3 e 4, in base alla categoria stabilita in via provvisoria dalle autorita' sanitarie predette, sempreche' si tratti di infermita' comprese nelle prime otto categorie dell'allegata tabella A.

2. La durata dell'assegno, da determinare in base al parere delle stesse autorita' sanitarie, per il periodo di tempo da esse riconosciuto necessario per la nuova visita, sara' non inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque, con effetto dalla decorrenza del congedo.56

Art. 9

1. Se allo scadere del periodo, di cui al precedente articolo, la infermita' sia riconosciuta permanente, l'assegno rinnovabile sara' convertito in pensione, oppure nell'assegno di cui agli articoli 6 e 7; altrimenti, sara' prorogato per un altro periodo di tempo, che insieme al primo non ecceda gli otto anni, in misura uguale, superiore o inferiore a quello gia' goduto, a seconda del nuovo grado d'inabilita' constatata. Se pero' l'inabilita' stessa sia riscontrata tale da non essere compresa in alcuna delle categorie stabilite col presente decreto, l'assegno sara' soppresso.

2. In caso di proroga, al termine del secondo periodo si addiverra' allo accertamento definitivo, in base al quale l'assegno rinnovabile sara' convertito in pensione, o nell'assegno di cui agli articoli 6 e 7, se l'infermita' sia riconosciuta permanente; altrimenti sara' soppresso.

3. La decorrenza della pensione, o del nuovo assegno, avra' effetto dal giorno successivo a quello della cessazione del primo, o del secondo periodo.

4. Gli accertamenti sanitari, agli effetti sopraindicati, potranno eseguirsi, a domanda dell'interessato od anche di ufficio, quattro mesi prima dello scadere dell'assegno concesso.456

Art. 10

1. Nel caso di aggravamento delle infermita', per le quali siasi concessa pensione od assegno, anche per una sola volta, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 497, salvo imputazione delle quote di pensione o di assegno, che risultino corrisposte eventualmente allo interessato per il periodo di tempo successivo alla data di decorrenza del nuovo trattamento.

2. Per i militari ai quali sia stato concesso l'assegno rinnovabile, il termine di cinque anni, di cui al primo comma del citato articolo, non decorre se non dalla cessazione definitiva dello assegno stesso.

Art. 11

1. Gli assegni supplementari, e quelli temporanei o rinnovabili, di cui ai precedenti articoli 5, 6, 8 e 9, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni militari.

Art. 12

1. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 104 e seguenti del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla riversibilita' degli assegni temporanei o rinnovabili contemplati negli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.

2. La riversibilita' dell'assegno temporaneo, di cui al precedente articolo 6, e' limitata al compimento del tempo pel quale l'assegno doveva durare pel concessionario.

Art. 13

1. Nulla e' innovato per tutto cio' che riguarda le pensioni privilegiate spettanti alle famiglie dei militari morti a causa della guerra, o di altri eventi di servizio, che ad ogni effetto continueranno a liquidarsi nella misura, e secondo le norme in vigore precedentemente al presente decreto.