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Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 03/12/1974 (Rv. 372523 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ETTARO-CULTURA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 4 E 5 DEL RD N 1949 DEL 1940 - INCIDENZA SULLA DETRAIBILITA DELLE GIORNATE LAVORATIVE PRESTATE DAL COLTIVATORE DIRETTO E DALLA SUA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372523-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELL'ETTARO-CULTURA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTT 4 E 5 DEL RD N 1949 DEL 1940 - INCIDENZA SULLA DETRAIBILITA DELLE GIORNATE LAVORATIVE PRESTATE DAL COLTIVATORE DIRETTO E DALLA SUA FAMIGLIA - ESCLUSIONE.*

In tema di contributi unificati in agricoltura la Corte costituzionale (sentenza n 65 del 26 giugno 1962) ha dichiarato l'illegittimita costituzionale degli articoli 4 e 5 del RD 24 settembre 1940, n 1949, nella parte in cui - ai fini dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, sulla cui base dovevano essere determinati i contributi - lasciavano sussistere il sistema presuntivo. E venuto, cosi, a cadere il sistema dell'accertamento 'ettaro-culturà, e rimane fermo quello dell'accertamento diretto. La dichiarazione d'incostituzionalita non ha incidenza alcuna sulla detraibilita, per ciascuna azienda, delle giornate lavorative prestate dal coltivatore diretto e dalla sua famiglia, statuita dal secondo comma del citato art 4, che, per tale parte, non e rimasto influenzato dalla suddetta pronuncia d'incostituzionalita, con la conseguenza che anche dopo questa le menzionate giornate lavorative vanno detratte dal computo complessivo dell'effettivo impiego di mano d'opera aziendale. (V 593'69, mass n 338801).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)