Sez. 1, Ordinanza n. 8652 del 07/04/2026 (Rv. 677896-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Ricorso per cassazione ex art. 207, comma 14, CCII - Applicabilità - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 207, comma 14, CCII avverso il decreto reso dal tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969 in coerenza con il criterio di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) della legge n. 155 del 2017.
CCII [ rnc : art = 0207 00, com = 0014, gen = LS, sp = CCII], Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2017 num. 155 art. 2 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)