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Sez. 3, Sentenza n. 19299 del 17/12/2003 (Rv. 568985 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Art. 58 legge n. 69 del 1963 - Prescrizione dell'azione disciplinare - Fase giurisdizionale - Mancata previsione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568985-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

In tema di azione disciplinare nei confronti dei giornalisti, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione (sotto il profilo dell'ingiustificata comprensione del diritto dell'associazione professionale all'applicazione della sanzione per gli illeciti commessi dagli iscritti alla stessa), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui non attribuisce all'azione giudiziaria civile, che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale della deliberazione del consiglio nazionale (conclusiva della fase amministrativa del procedimento), effetto interruttivo permanente, secondo la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ.; e ciò in quanto il limite temporale massimo di prescrizione (che nella specie non può superare quello di sette anni e mezzo dal fatto) non vanifica il diritto alla decisione giurisdizionale, mentre è coerente con il diritto dell'incolpato ad una durata ragionevole del processo, dovendosi d'altra parte escludere (alla luce tanto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto della disciplina della prescrizione dei reati dettata dal codice penale) che detto termine massimo sia in concreto inadeguato alla conclusione del giudizio disciplinare contro i giornalisti, e quindi sia irragionevole per difetto.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)