diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9806 del 07/05/2014 (Rv. 630652 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 11, comma 1, della legge n. 289 del 2002 - Efficacia preclusiva - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630652-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, l'efficacia preclusiva prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone di considerare definite le imposte per i valori dichiarati dei beni, รจ ostativa all'emissione, da parte dell'Ufficio, di un atto successivo alla presentazione dell'istanza che - pur formalmente qualificato come atto di liquidazione - abbia natura di accertamento di maggiore imposta, presupponendo la determinazione della diversa base imponibile in esso indicata, rispetto a quella dichiarata dal contribuente ed accertata in sede di liquidazione dell'imposta principale, valutazioni consistenti non in una mera rilevazione dei dati emergenti dall'atto o in un calcolo matematico, ma in una diversa interpretazione giuridica delle norme disciplinanti la base imponibile delle imposte.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 282 art. 11 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)