Sez. 1, Sentenza n. 11158 del 06/11/1998 (Rv. 520422 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - EFFETTI | Vincoli del P.R.G. preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità - Inefficacia ex art. 2 legge n. 1187 del 1968 - Conseguenze - Edificabilità delle aree - Esclusione - Art. 4, ultimo comma, lett. b), legge n. 10 del 1977 - Applicabilità - Fattispecie relativa ad aree site in centro abitato e destinate a verde pubblico da vincolo diventato inefficace.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - PIANI REGOLATORI GENERALI - EFFETTI
La legge 27 gennaio 1977, n. 10, non ha abrogato l'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sul limite quinquennale di durata dei vincoli di piano regolatore generale preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, e, lungi dal sancire genericamente l'edificabilità delle aree per le quali siano scaduti i vincoli del piano regolatore, ha stabilito che in tal caso alle aree rimaste prive di destinazione si applica la disciplina dettata dalla legge per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici (art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977). Sicché, nel caso in cui il Comune, successivamente alla scadenza del vincolo, non integri il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione, al proprietario di un'area rimasta priva di destinazione urbanistica ed interessato all'edificazione non resta altro rimedio che promuovere l'intervento sostitutivo della Regione o l'azione giurisdizionale prevista per i casi di silenzio rifiuto. Laddove tali rimedi non siano esperiti, l'area è da ritenersi legalmente inedificabile (nella specie, si trattava di aree site nel centro abitato e destinate a verde pubblico da un piano di fabbricazione ormai inefficace. La S.C., esplicitamente richiamandosi alla decisione presa in tal senso dal Consiglio di Stato con l'Adunanza plenaria n. 7 del 2 aprile 1984, ha stabilito che, in virtù dell'ultimo comma, lett. b, dell'art. 4 della legge n. 10 del 1977, sulle menzionate aree non poteva essere compiuto altro che opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico su manufatti già realizzati).
Riferimenti normativi: Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 24/01/1977 num. 10 art. 4 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)