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Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12,
riguardante le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella
legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare nuove norme valutarie e di istituire un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:

  1. 1) le persone fisiche di nazionalita' italiana aventi la
    residenza nel territorio della Repubblica;

  2. 2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;

  3. 3) le persone fisiche di nazionalita' straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attivita' produttrice di redditi ivi esercitata;

  4. 4) le persone fisiche di nazionalita' italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attivita' produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;

  5. 5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attivita' produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

2. Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonche' i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

Art. 2

1. Ai residenti e' fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonche' i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in resa ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti e' fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

2. I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

3. I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 3

1. I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia.

2. I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato e di banca esteri o assegni in moneta estera.

Art. 4

1. I residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformita' del disposto degli articoli 2 e 3.

Art. 5

1. Ai residenti e' fatto divieto di possedere quote di partecipazione in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonche' titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali.1

2. I residenti che assumono partecipazioni in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

3. Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero puo' essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Art. 6

1. Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

2. L'esportazione dei titoli di credito menzionati al precedente comma, nonche' dei biglietti di Stato e di banca italiani, puo' effettuarsi in base ad autorizzazioni ministeriali.

Art. 7

1. Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere menzionate al secondo comma dell'art. 1, i crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 nonche' le quote di partecipazione in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica ed i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, non possono essere effettuati nel territorio della Repubblica se non in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, con la Banca d'Italia o con aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, oppure secondo le altre modalita' stabilite nelle autorizzazioni ministeriali.

Art. 8

1. I residenti hanno l'obbligo di offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, le valute estere determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

2. L'offerta in cessione ha luogo con le modalita' stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro oppure, quando le valute estere siano quelle determinate ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, con le modalita' stabilite dal decreto-legge stesso.

3. Possono essere deroghe all'obbligo dell'offerta in cessione con autorizzazioni ministeriali.

Art. 9

1. La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base ad autorizzazioni ministeriali, acquistare i biglietti di Stato e di banca, esteri determinati nelle autorizzazioni stesse:

  1. a) da non residenti che siano temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno;

  2. b) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti ai sensi del secondo comma dell'art. 3 oppure a titolo gratuito;

  3. c) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti in base ad autorizzazioni ministeriali.

Art. 10

1. La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base alle autorizzazioni di cui al precedente art. 9, cedere i biglietti acquistati ai sensi dell'articolo stesso:

  1. a) ai residenti che si recano all'estero per scopi di turismo, affari, studio o cura, con l'osservanza, per quanto riguarda la cessione dei biglietti, delle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

  2. b) ai residenti per l'assunzione di quote di partecipazione in societa' aventi la sede Cuori del territorio della Repubblica, e per l'acquisto di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, autorizzati ai sensi del primo comma dell'art. 5;

  3. c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 25 LUGLIO 1956, N. 786.

  4. d) ai residenti per il pagamento di debiti derivanti da altre operazioni effettuate in base ad autorizzazioni ministeriali.

Art. 11

1. Le banche menzionate all'art. 9 sono altresi' autorizzate a negoziare i biglietti determinati ai sensi dell'articolo stesso fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi e con le banche dell'estero, sia direttamente sia con l'intermediazione degli agenti di cambio due operano presso le Borse valori della Repubblica.

Art. 13

1. Le autorizzazioni ministeriali previste dal presente decreto-legge sono accordate:

  1. a) dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero quando si tratti di emissione all'estero di prestiti obbligazionari, di assegnazioni di valuta per i fabbisogni della pubblica Amministrazione, di finanziamenti esteri in Italia, nonche' quando si tratti di decreti Ministeriali concernenti la esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani;

  2. b) dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro quando si tratti di partecipazioni estere in Italia, nonche' delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente decreto-legge;

  3. c) dal Ministro per il tesoro quando si tratti di assegnazione di valuta per l'espletamento all'estero delle funzioni dei dipendenti della pubblica Amministrazione;

  4. d) dal Ministro per il commercio con l'estero in tutti gli altri casi.

2. Ai fini dell'emanazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto-legge, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il commercio con l'estero, secondo le competenze previste dal comma precedente, possono concedere deleghe all'Ufficio italiano dei cambi e alla Banca d'Italia. E applicabile il quarto comma, dell'art. 2 dei decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, numero 331.

3. I suddetti Ministeri danno notizia dei provvedimenti emanati per delega dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla Banca d'Italia mediante comunicazione inserita nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.