Sez. 3, Sentenza n. 326 del 22/01/1990 (Rv. 464903 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - RILEVANZA DELL'USO DELL'IMMOBILE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - RILEVANZA DELL'USO DELL'IMMOBILE.*
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, poiché la legge 27 luglio 1978, n. 392 ha individuato una serie di attività che, conferendo all'immobile ove si svolgono una funzione in largo senso economico-produttiva (per i casi di cui all'art. 27) ovvero sociale (per quelli indicati all'art. 42), giustificano la particolare durata della locazione, tale disciplina è applicabile solo che risulti un collegamento - spaziale e/o funzionale - tra l'uso cui l'immobile è contrattualmente destinato e una delle attività considerate (nel caso si trattava d'un deposito di merci destinate al commercio). (Conf Cass 8871/1987, mass n 456225).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)