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Sez. 1, Sentenza n. 26365 del 07/12/2011 (Rv. 620771 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Procedimento - Ministero di un difensore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620771-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario il ministero di un difensore ai sensi dell'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di procedura camerale che risolve una controversia su diritti soggettivi e di natura contenziosa, anziché volontaria, definita con provvedimento suscettibile di passare in giudicato. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nel rilievo che il ricorso con cui i coniugi avevano chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato sottoscritto dalle parti personalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)