Sez. L - , Sentenza n. 26674 del 22/10/2018 (Rv. 651200 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Personale NATO - Licenziamento per provvedimento di ristrutturazione - Presentazione della domanda di impiego presso un'amministrazione dello Stato - Effetto - Rinunzia implicita alla impugnativa di licenziamento - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La presentazione di una domanda di impiego del dipendente della NATO, licenziato a causa di provvedimenti di ristrutturazione, in possesso dei requisiti prescritti, prevista dall'articolo 1, comma 1, della l. n. 98 del 1971, seguita dall'assunzione alle dipendenze di un'amministrazione dello Stato, costituisce rinuncia all'impugnazione del licenziamento proposta, in quanto incompatibile con il requisito costitutivo, di cessazione del pregresso rapporto di lavoro, della possibilità di impiego esperita.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1971 num. 98 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)