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Sez. L, Sentenza n. 1100 del 05/02/1991 (Rv. 470807 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Provvedimenti appellabili | Valore delle controversie non superiore a lire cinquantamila - Esclusione - Determinazione - Criteri - Rivalutazione ed interessi - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470807-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Provvedimenti appellabili

Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 cod. proc. civ. (sull'inappellabilità - e la conseguente ricorribilità per cassazione - delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all'importo-base del credito del lavoratore, anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur se non richiesti nel ricorso introduttivo, in quanto compresi nell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 429 comma terzo cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)