Sez. L, Sentenza n. 1100 del 05/02/1991 (Rv. 470807 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Provvedimenti appellabili | Valore delle controversie non superiore a lire cinquantamila - Esclusione - Determinazione - Criteri - Rivalutazione ed interessi - Inclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Provvedimenti appellabili
Il valore della controversia di lavoro, ai fini dell'applicabilità della regola dell'art. 440 cod. proc. civ. (sull'inappellabilità - e la conseguente ricorribilità per cassazione - delle sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquantamila) deve essere determinato tenendo conto, in aggiunta all'importo-base del credito del lavoratore, anche della rivalutazione monetaria e degli interessi, pur se non richiesti nel ricorso introduttivo, in quanto compresi nell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 429 comma terzo cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)