Sez. 1, Sentenza n. 5196 del 28/03/1996 Ud. (dep. 25/05/1996) Rv. 204667 - 01
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina | Natura di reato permanente a condotta omissiva - Momento di cessazione della permanenza - Indicazioni.
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina - di cui all'art. 677 cod. pen. - ha carattere permanente, in quanto lo stato di consumazione di essa perdura fino a che il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato. Ne consegue che, trattandosi di reato permanente a condotta omissiva, deve ritenersi che la permanenza viene a cessare solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell'obbligato, o per altra causa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)