Sez. 4, Ordinanza n. 9 del 13/01/1971 Cc. (dep. 01/03/1971) Rv. 116859 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - NON NECESSARIETA - CONDIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - NON NECESSARIETA - CONDIZIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Non e necessaria la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza al PM ed i termini decorrono dalla data di ricezione della nota di trasmissione della sentenza per il 'vistò allorche detta trasmissione da parte del cancelliere sia fatta all'esclusivo o concorrente scopo della impugnazionè e pero necessario, per la validita del detto principio, che dalla nota di trasmissione della sentenza risulti inequivocabilmente che il provvedimento venne trasmesso all'esclusivo o concorrente fine della impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)