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Sez. T, Ordinanza n. 20027 del 18/07/2025 (Rv. 675513-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE | Associazioni sportive dilettantistiche - Regime fiscale agevolato - Rilevanza del modello EAS ex art. 30, comma 1, d.l. n. 185 del 2008 - Mancata trasmissione - Effetti.
Stato
decisa il 2025-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675513-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE

In tema di riconoscimento del regime agevolato ai circoli privati (tra cui le associazioni sportive dilettantistiche), l'onere di trasmissione all'Agenzia del modello EAS, introdotto dall'art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, è entrato in vigore con la predisposizione di detto modello con provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, e, pertanto, per gli anni di imposta precedenti nessun effetto consegue alla mancata trasmissione del modello, mentre, per gli anni successivi, l'omessa trasmissione costituisce fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria nonché elemento indiziario valutabile ai fini della decadenza dell'ente dai benefici, dovendosi in ogni caso privilegiare l'aspetto sostanziale del possesso dei requisiti qualificanti secondo la legge rispetto al mero dato formale.

Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 30 com. 1, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)