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Sez. 2, Sentenza n. 1775 del 23/02/1994 (Rv. 485418 - 01)

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Aventi causa e creditori delle parti | Legittimazione all'opposizione di terzo ordinaria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485418-01

Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Casi di opposizione - Aventi causa e creditori delle parti

Gli aventi causa di una delle parti sono legittimati anche all'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 comma 1 cod. proc. civ. e, quindi, all'intervento in grado di appello ex art. 344 cod. proc. civ., purché facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quelli delle parti in causa, suscettibile di essere direttamente ed immediatamente pregiudicato dalla sentenza. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale nella lite tra compratore e venditore avente ad oggetto il saldo-prezzo della compravendita, aveva negato la legittimazione ad intervenire in appello del terzo promissario acquirente della "res" compravenduta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)