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Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 02/09/1995 (Rv. 493875 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi relativi a regalie - Deducibilità - Onere probatorio gravante sul contribuente.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493875-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la prova della deducibilità dal reddito di impresa dei costi relativi a regalie spetta al contribuente, atteso che fatto costitutivo della detraibilità è l'inerenza del costo alla produzione del reddito, la quale - trattandosi di atti a titolo a gratuito - non è in "re ipsa", ma può essere ritenuta solo se specificamente provata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)