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Sez. 1, Sentenza n. 1406 del 27/01/2004 (Rv. 569707 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Contravvenzione al codice della strada - Illegittimità del segnale stradale - Relativa deduzione - Onere gravante sull'opponente.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569707-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, è onere del trasgressore, che proponga, avverso l'atto di accertamento della contravvenzione, opposizione fondata sulla asserita illegittimità del segnale stradale indicante la norma di comportamento violata (nella specie, limite di velocità), dedurre le ragioni di tale illegittimità - e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario - e non già onere dell'Amministrazione dimostrare la legittimità del relativo provvedimento, che, adottato dall'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 14, primo comma, lett. c), cod. della strada, si presume conforme a legge.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 14, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 14, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)