Sez. 1, Sentenza n. 3968 del 27/11/1975 (Rv. 378254 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI OBBLIGAZIONE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI O CONTRO PIU PARTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMPUTO DELL'INTERA OBBLIGAZIONE - CONDIZIONI - UNICA DOMANDA ORIGINARIA - LIMITI - RIUNIONE DI CAUSE SEPARATE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI OBBLIGAZIONE - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DI O CONTRO PIU PARTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE - COMPUTO DELL'INTERA OBBLIGAZIONE - CONDIZIONI - UNICA DOMANDA ORIGINARIA - LIMITI - RIUNIONE DI CAUSE SEPARATE.*
La norma contenuta nell'art 11 cod proc civ, secondo cui, se e chiesto da piu persone o contro piu persone l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, configura un'eccezione alla regola in tema di cumulo soggettivo, desumibile dal combinato disposto degli artt 10 secondo comma e 103 primo comma cod proc civ, in base alla quale, agli effetti della Competenza per valore, le singole domande proposte da un solo attore nei confronti di piu convenuti (litisconsorzio facoltativo passivo), o da piu attori nei confronti di un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) o di piu convenuti (litisconsorzio facoltativo misto), non si sommano. L'operativita di detta eccezione postula che l'adempimento per quote di una medesima obbligazione sia chiesto, ab origine, con un'unica domanda giudiziale, e va esclusa, pertanto, nel caso in cui l'adempimento delle quote sia stato chiesto da o nei confronti di piu soggetti con giudizi separati, successivamente riuniti a norma dell'art 274 cod proc civ (litisconsorzio facoltativo successivo); in tale ipotesi, infatti, il provvedimento discrezionale di riunione lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non puo dar luogo a spostamenti di Competenza per valore. (V 2952/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)