Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 25/07/1967 (Rv. 328919 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - CONTRAENTE CHE ABBIA CHIESTO IN GIUDIZIO L'ADEMPIMENTO - RIFIUTO SUCCESSIVO - LEGITTIMITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - CONTRAENTE CHE ABBIA CHIESTO IN GIUDIZIO L'ADEMPIMENTO - RIFIUTO SUCCESSIVO - LEGITTIMITA.*
Qualora un contratto con prestazioni corrispettive sia rimasto inadempiuto da uno dei contraenti, l'altro, ancorche abbia chiesto in giudizio originariamente l'adempimento del contratto, puo sempre in prosieguo rifiutare per un motivo legittimo l'offerta non formale della prestazione stessa - come nel caso in cui sia venuto ormai meno per lui l'interesse a riceverla - ai sensi e per gli effetti dell'art.1220 cod. civ. da quest'ultima norma, infatti, non si deduce affatto che il creditore, per rifiutare legittimamente l'offerta di prestazione, abbia l'Onere di proporre, prima dell'offerta stessa, la domanda di risoluzione. L'esistenza di un motivo legittimo per rifiutare la prestazione non e, invero, incompatibile con la tempestivita di quest'ultima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)