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Sez. L, Sentenza n. 1660 del 05/03/1983 (Rv. 426500 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO -REQUISITI - COESISTENZA DI TALE PRESTAZIONE CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE AUTONOME O SUBORDINATE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426500-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO -REQUISITI - COESISTENZA DI TALE PRESTAZIONE CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE AUTONOME O SUBORDINATE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Per la continuità della prestazione di lavoro subordinato è necessaria e sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per la prestazione dell'attività convenuta, la quale, inoltre, non occorre che sia esclusiva, potendo coesistere con altre attività lavorative autonome o subordinate a favore di altri datori di lavoro, che non risultino incompatibili per natura e durata. (Conf 5807/81, mass n 416519; (Conf 1659/80, mass n 405261).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)