Sez. L, Sentenza n. 1660 del 05/03/1983 (Rv. 426500 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO -REQUISITI - COESISTENZA DI TALE PRESTAZIONE CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE AUTONOME O SUBORDINATE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO -REQUISITI - COESISTENZA DI TALE PRESTAZIONE CON ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE AUTONOME O SUBORDINATE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Per la continuità della prestazione di lavoro subordinato è necessaria e sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative per la prestazione dell'attività convenuta, la quale, inoltre, non occorre che sia esclusiva, potendo coesistere con altre attività lavorative autonome o subordinate a favore di altri datori di lavoro, che non risultino incompatibili per natura e durata. (Conf 5807/81, mass n 416519; (Conf 1659/80, mass n 405261).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)