Sez. 3, Sentenza n. 14451 del 20/02/2004 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 228534 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI | Richiamo acustico elettromagnetico - Reato di caccia con mezzi vietati - Configurabilità - Necessaria compresenza di richiami vivi - Esclusione.
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI
L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21 com. 1 lett. R
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)