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Sez. 6, Sentenza n. 565 del 12/02/1995 Cc. (dep. 30/03/1995) Rv. 201022 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio | Perdita di efficacia della misura - Deduzione nel giudizio di riesame o nel giudizio di legittimità avverso l'ordinanza del giudice del riesame - Possibilità - Esclusione - Deduzione davanti al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare o davanti al giudice che procede - Necessità.
Stato
decisa il 1995-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201022-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio

Nel giudizio di riesame ed in quello di legittimità avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, finalizzata unicamente alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la emissione del provvedimento cautelare, non è ammissibile dedurre la perdita di efficacia di questo per omesso interrogatorio o per nullità del medesimo. Quest'ultima questione va dedotta dinanzi al giudice per le indagini preliminari o, comunque, dinanzi a quello procedente, e il relativo provvedimento è soggetto ai mezzi di impugnazione di cui all'art. 310 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)