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Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016 (Rv. 638856 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE | Tariffa professionale approvata con d.m. n. 238 del 1992 - Disciplina relativa alla decorrenza degli interessi di mora - Controversia tra cliente ed avvocato circa il compenso - Operatività - Esclusione - Decorrenza degli interessi dalla data dell'ordinanza di liquidazione - Necessità.
Stato
decisa il 2016-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638856-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, secondo la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 14/02/1992 num. 238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)