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Sez. 3, Sentenza n. 10964 del 06/05/2010 (Rv. 612982 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenze - Rapporto con la prescrizione - Autonomia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612982-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

Il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti di legge, mentre consente a detto conduttore il recupero di tutto quanto indebitamente corrisposto fino al momento del rilascio dell'immobile locato con inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione, non implica nel contempo che l'istituto della decadenza possa operare solo dopo l'avvenuta maturazione della prescrizione, attesa la sua autonomia rispetto a quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)