Sez. L, Sentenza n. 15241 del 27/11/2000 (Rv. 542185 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istituzione del giudice unico di primo grado - Effetti - Soluzione della questione relativa all'assoggettabilità o meno di una controversia al rito del lavoro - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Necessità di risolvere oltre alla suddetta questione anche quella relativa all'individuazione del giudice territorialmente competente - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Anche dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado qualora non sia esclusivamente in discussione la questione riguardante l'assoggettamento o meno di una controversia al rito del lavoro (per la quale la soppressione dell'ufficio del pretore ha determinato l'inammissibilità del regolamento di competenza), ma si ponga altresì un problema di individuazione del giudice territorialmente competente, il regolamento di competenza è ammissibile e la Corte di cassazione deve pronunziarsi su entrambe le questioni - del rito da applicare e di competenza per territorio del giudice adito - che si pongono in stretta connessione l'una con l'altra.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 132, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 134, Legge 16/06/1998 num. 188 art. 1, Decreto Legge 24/05/1999 num. 145 CORTE COST., Legge 22/07/1999 num. 234 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)