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Sez. 6, Sentenza n. 25749 del 19/05/2025 Ud. (dep. 14/07/2025) Rv. 288188-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Accertamento svolto dalla compagnia di assicurazione prima dell'inizio del procedimento penale - Osservanza delle modalità previste per lo svolgimento delle indagini difensive preventive - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288188-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di prova, l'accertamento svolto dalla compagnia di assicurazione, prima che abbia inizio il procedimento penale, al fine di verificare la fondatezza della richiesta risarcitoria, non può essere considerato quale attività di investigazione difensiva preventiva, ai sensi dell'art. 391-novies cod. proc. pen., trattandosi di mero approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato, in fase di esecuzione del contratto assicurativo, sicché i suoi esiti sono utilizzabili nel procedimento penale, nonostante la mancata osservanza della disciplina prevista per lo svolgimento delle indagini difensive.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 novies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)