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Sez. 1, Sentenza n. 3543 del 13/06/1984 (Rv. 435549 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - ISTANZA DEL CONTRIBUENTE RIVOLTA AD INVOCARE IL BENEFICIO PER ALCUNE SOLTANTO DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE - APPLICAZIONE D'UFFICIO DEL CONDONO ANCHE AGLI ANNI ESCLUSI DALLA SUDDETTA ISTANZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435549-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - ISTANZA DEL CONTRIBUENTE RIVOLTA AD INVOCARE IL BENEFICIO PER ALCUNE SOLTANTO DELLE ANNUALITÀ PREGRESSE - APPLICAZIONE D'UFFICIO DEL CONDONO ANCHE AGLI ANNI ESCLUSI DALLA SUDDETTA ISTANZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella disciplina del cosiddetto condono tributario di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), l'amministrazione finanziaria, in presenza di un'istanza del contribuente rivolta ad invocare il beneficio per alcune soltanto delle annualità pregresse per le quali non sia stato ancora definito l'imponibile (nella specie, deducendo ragioni di esenzione per le restanti annualità, non può applicare il condono medesimo anche con riferimento agli anni esclusi da detta istanza, salva restando ogni questione sulla ammissibilità della stessa in relazione alla suddetta delimitazione. (V 5265/81, mass n 416023).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 1, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)