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Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 27/11/1973 (Rv. 367096 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA GENERICA - VALORE PRESUNTO - CUMULO CON ALTRA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - LIMITI - RISERVA DI CONTENIMENTO - MODALITA.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367096-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA GENERICA - VALORE PRESUNTO - CUMULO CON ALTRA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - LIMITI - RISERVA DI CONTENIMENTO - MODALITA.*

Il principio secondo il quale la domanda concernente somme di denaro o beni mobili che sia stata formulata senza precisazione dell'ammontare si presume proposta per somma pari al limite della Competenza per valore del giudice adito, con il conseguente superamento della Competenza di esso, se cumulata con altre domande, non e applicabile qualora risulti che l'attore abbia inteso contenere fin dall'inizio il complesso delle sue istanze entro il predetto limite massimo, sia con esplicita dichiarazione sia con inequivoco riferimento ad elementi oggettivi e non controvertibili di valutazione. (Conf 2680/72, mass nn 360288, 360286).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)