Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 10/08/1968 (Rv. 335533 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*
Il divieto di formulare in Sede di rinvio conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunziata la sentenza cassata viene meno soltanto nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accoglimento del ricorso, i termini della controversia che il giudice di rinvio e chiamato a decidere si configurino in modo diverso da quello delineato dalle parti nelle precedenti fasi del giudizio e sorga, conseguentemente, la necessita di illustrare, ed eventualmente istruire, questioni di diritto o di fatto che siano divenute rilevanti ai fini del decidere. (nella fattispecie e stata ritenuta inammissibile, - per non essersi verificato alcun mutamento di oggetto in una lite sorta per la risoluzione di un contratto di compravendita,- l'eccezione, sollevata dal venditore per la prima volta in Sede di rinvio, di decadenza dell'acquirente dall'Azione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1497 cod.civ., a causa di un difetto della cosa compravenduta in considerazione del quale la Corte suprema, nella sentenza di rinvio, accedendo alla tesi dell'acquirente, aveva ritenuto la cosa medesima non idonea all'uso cui era destinata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)