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Sez. 6, Sentenza n. 22025 del 13/04/2012 Cc. (dep. 07/06/2012) Rv. 252873 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO | Provvedimento di archiviazione - Impugnazione della persona offesa - Sottoscrizione da parte di difensore - Necessità.
Stato
decisa il 2012-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252873-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO

Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)