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Sez. L, Sentenza n. 4037 del 03/04/1993 (Rv. 481689 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione | Azione di restituzione o riduzione in pristino - Riconducibilità allo schema della "condictio indebiti" - Esclusione - Conseguenze - Buona o mala fede dell'"accipiens" - Irrilevanza - Interessi legali sulle somme da restituire - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481689-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giudizio di rinvio - Domande conseguenti alla cassazione

L'azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell'"accipiens", tenuto comunque a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata; pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)