Sez. 3, Ordinanza n. 3109 del 04/03/2002 (Rv. 552781 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Foro convenzionale pattuito come esclusivo - Deroga nel caso di connessione oggettiva ex art. 33 cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Eccezione di inapplicabilità delle modificazioni di competenza ex art. 33 cit. - Proposizione - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, può subire deroga nel caso di connessione oggettiva, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. Ne consegue che la parte che sostenga l'incompetenza del giudice adito in virtù della convenzione che ha attribuito la competenza ad altro giudice in modo esclusivo, ha l'onere di eccepire l'insussistenza di una ragione di competenza nei confronti di quest'ultimo in base ai criteri degli artt. 18 o 19 cod. proc. civ., richiamati dall'art. 33 ai fini dell'operatività della relativa ragione di modificazione della competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)