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Sez. 1, Sentenza n. 16727 del 24/08/2004 (Rv. 576196 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI | Delibera di esclusione del socio - Irregolarità - Deduzione mediante opposizione ex art. 2527, terzo comma, cod. civ. - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576196-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI

L'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 2527 cod. civ. costituisce l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità; pertanto, una volta decorso il termine (trenta giorni dalla comunicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impugnazione, deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti in giudizio dalla parte interessata o rilevati dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)