Sez. L, Sentenza n. 4290 del 19/02/2025 (Rv. 673731-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Requisiti reddituali - Coesistenza con l'erogazione del trattamento - Necessità - Conseguenza - Accertamento giudiziale - Periodo di riferimento - Anno di decorrenza della prestazione - Accertamento in via amministrativa - Riferibilità all'anno precedente - Base di confronto - Sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi diversi conseguiti nell'anno precedente - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità civile), ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, a differenza di quanto avviene, invece, in sede amministrativa per ragioni pratiche; pertanto, al fine della verifica del superamento dei limiti reddituali, la base di confronto non può essere data dalla sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi di natura diversa conseguiti nell'anno precedente, in quanto il cumulo di redditi riferiti ad anni diversi non ha alcuna base normativa.
Decreto Legge 30/12/2008 num. 297 art. 35 com. 8, Decreto Legge 30/12/2008 num. 297 art. 35 com. 9, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 13 com. 6, Legge 27/02/2009 num. 14 CORTE COST., Legge 31/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)