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Sez. 1, Sentenza n. 8085 del 10/04/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176341 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DI TIPO MAFIOSO - CARATTERI DISTINTIVI - SUSSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA IN EPOCA ANTERIORE ALL'INCRIMINAZIONE LEGISLATIVA DELLA RELATIVA FATTISPECIE E SU PROTRAZIONE SUCCESSIVA - RICONDUCIBILITÀ NEL PRIMO CASO ALL'IPOTESI LEGISLATIVA DI CUI ALL'ART. 416 COD. PEN., E NEL SECONDO CASO A QUELLO DI CUI ALL'ART. 416 BIS COD. PEN..*
Stato
decisa il 1987-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176341-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - DI TIPO MAFIOSO - CARATTERI DISTINTIVI - SUSSISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA IN EPOCA ANTERIORE ALL'INCRIMINAZIONE LEGISLATIVA DELLA RELATIVA FATTISPECIE E SU PROTRAZIONE SUCCESSIVA - RICONDUCIBILITÀ NEL PRIMO CASO ALL'IPOTESI LEGISLATIVA DI CUI ALL'ART. 416 COD. PEN., E NEL SECONDO CASO A QUELLO DI CUI ALL'ART. 416 BIS COD. PEN..*

Se per la configurabilità del reato di associazione per delinquere comune ex art. 416 cod. pen. la condotta penalmente rilevante è quella volta alla Costituzione di un sodalizio avente per scopo la consumazione di più delitti (quindi il fatto associativo è previsto dal legislatore nel suo prodursi come entità che è criminosa per la natura criminosa del fine che ispira e muove gli autori del fatto), perché sussista, invece, il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen. è penalmente rilevante non il fatto e la condotta produttivi del sodalizio - momento indifferente, in astratto, per la valutazione del giudice penale - ma il metodo, il sistema, i mezzi utilizzati, dal sodalizio e dai suoi associati ("forza di intimidazione del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva") per conseguire finalità anche generalmente lecite (ma che per l'adozione di quel metodo si convertono in illeciti) ed una sola delle quali, "commettere delitti", è comune all'associazione prevista dall'art. 416 cod. pen.. i fatti oggetto delle norme suddette sono quindi sostanzialmente diversi, antologicamente distinti, funzionalmente autonomi, pur sussistendo la possibilità di conversione di un'associazione per delinquere comune in associazione di tipo mafioso e la conseguente configurabilità di concorso formale di reati. Pertanto se la condotta realizzata prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 che ha introdotto l'art. 416 bis cod. pen. è riconducibile astrattamente, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, a tale ipotesi criminosa, essa è punibile soltanto ai sensi dell'art. 416 cod. pen., mentre la medesima condotta protrattasi successivamente è punibile ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)