Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Testo in vigore al
Titolo III. Militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma
Art. 23
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.
2. La durata della ferma volontaria e delle rafferme e' stabilita dalle apposite disposizioni di legge.
Art. 24
1. Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno sessanta giorni prima della, relativa scadenza e' ammesso nel servizio continuativo se riconosciuto meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri. Il militare non riconosciuto meritevole cessa dal servizio.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con determinazione del comandante generale dell'Arma.
3. Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma.
Art. 25
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma puo' essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformita' a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.
Art. 26
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
b) scarso rendimento;
c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
g) perdita del grado.
2. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. La cessazione dalla ferma, volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
Art. 27
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 26, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo.
2. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattisi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
Art. 28
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa delle altre Armi dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianita' di servizio.
2. Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e), ed f) dell'articolo 26, il premio di congedamento e' corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che, cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 26.
3. Qualora la cessazione dal servizio aia determinata da infermita', proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
Titolo IV. Militari di truppa in congedo e in congedo assoluto
Art. 29
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo puo' trovarsi:
a) in servizio temporaneo;
b) in congedo illimitato.
2. Il militare in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.
3. Il militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.
Art. 30
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo e' soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace:
1) rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;
2) rispondere alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra:
1) rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
2. I richiami sono disposti d'autorita', dal Ministro per la difesa nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.
Art. 31
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta'.3
2. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Art. 32
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Titolo V. Impiego civile
Art. 33
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, puo' far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della difesa-Esercito.
2. L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile e' effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un'ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri.
3. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
4. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianita' di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 20.
Titolo VI. Perdita del grado
Art. 34
1. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati, esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o Corpi di polizia;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilita' accertata;
6) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalita' dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.6
Art. 35
1. La perdita del grado e' disposta:
a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio;
b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo.
2. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4) e 7) dello stesso articolo 34.
3. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.
Art. 36
1. Puo' essere reintegrato nel grado:
1) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 1), 4) e 5) dell'articolo 34, quando le cause stesse siano Venute a mancare.
2) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del n. 3) dell'articolo 34, quando cessi di appartenere ad altra Forza armata o Corpo di polizia;
3) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6) dell'articolo 34, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una ricompensa puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta, in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
4) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7) dell'articolo 34, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7) anche a norma della legge penale militare.
2. La reintegrazione nel grado e' disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.
3. La reintegrazione nel grado del militare gia' in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.
Titolo VII. Disciplina
Capo I. Sanzioni disciplinari di stato
Art. 37
1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c);
c) la perdita, del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 34.
Capo II. Procedimento disciplinare
Art. 38
1. L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, e' disposto dal comandante di Legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.
2. Il comandante di Legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a Commissione di disciplina.
3. Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a Commissione di disciplina.
Art. 39
1. La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e' formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di Legione dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano piu' di uno, provvede il comandante di Legione dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. La Commissione si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma, stessa in servizio.
2. Se trattasi di piu' giudicandi di Armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arnia o la Forza armata cui appartiene il militare piu' elevato in grado o piu' anziano.
Art. 40
1. Non possono far parte della Commissione di disciplina i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava, servizio all'epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della Commissione;
2. gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare;
3. i parenti e gli affini tra, loro, sino al terzo grado incluso; l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.
Art. 41
1. Il militare sottoposto a Commissione di disciplina, ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla, data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
2. Il militare puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.
Art. 42
1. Il presidente della Commissione di disciplina puo' ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione, deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.
2. La Commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.
3. Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero.
4. Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.
Art. 43
1. In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.
2. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.