Sez. U, Sentenza n. 3544 del 18/10/1976 (Rv. 382299 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - DIVIETO - VIOLAZIONE - NULLITA RELATIVA - RILEVABILITA DI UFFICIO O DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - DIVIETO - VIOLAZIONE - NULLITA RELATIVA - RILEVABILITA DI UFFICIO O DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato da luogo ad una nullita relativa, non assoluta, la quale deve essere dedotta in Sede di impugnazione, e non puo essere rilevata d'ufficio. Pertanto, in difetto di specifico motivo di gravame, il vizio di ultra od extrapetizione, in cui sia incorso il giudice di primo grado, non puo essere rilevato dal giudice di appello, ne puo essere dedotto per la prima volta in Sede di legittimita. (V 83/74, mass n 367618).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)