Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 674 del 13/01/2011 (Rv. 616327 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE | Spese sostenute da un genitore per sé e per la prole - Domanda di regresso - Competenza del Tribunale ordinario - Configurabilità - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE
Spetta al Tribunale ordinario (e non al Tribunale per i minorenni) giudicare sulla domanda di regresso proposta da uno dei genitori, (nella specie a seguito della conclusione della convivenza tra genitori naturali) in nome proprio, nei confronti dell'altro, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 1299 cod. civ., il rimborso "pro-quota" delle spese sostenute per sé, nel periodo anteriore alla nascita dei figli, e per la prole, trattandosi di lite tra due soggetti maggiorenni, che ha come "causa petendi" la comune qualità di genitori, e non essendo la domanda assimilabile a (né connessa con) quelle contemplate dall'art. 38 disp. att. cod. civ. riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli minorenni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)