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Sez. 2, Sentenza n. 15539 del 23/07/2015 (Rv. 636083 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA | Domanda o eccezione di usucapione del bene proposte dal convenuto nel giudizio di rivendica con riferimento al medesimo dante causa - Onere della prova dell'attore in rivendicazione - Attenuazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636083-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - PROVA

In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto abbia in passato presentato una domanda onde ottenere il riconoscimento della proprietà dell'immobile, poi oggetto di rivendica, in forza dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c., e abbia notificato tale domanda al dante causa dell'attore in rivendicazione, così implicitamente riconoscendone l'originaria proprietà del bene sulla base dei titoli trascritti nei registri immobiliari (senza, tuttavia, ottenere una valida declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione) e successivamente, nel giudizio di rivendica, sostenga - in via di eccezione - di aver acquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato, l'onere probatorio posto a carico dell'attore in rivendicazione si attenua, riducendosi alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere, nonché alla prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)