Sez. 1, Sentenza n. 3717 del 26/06/1984 (Rv. 435703 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INTERESSI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - INTERESSI SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA.*
Il termine quinquennale della prescrizione degli interessi sulla imposta complementare di successione, dovuti a norma della legge 26 gennaio 1961 n. 29 (interpretata autenticamente dalla legge 28 marzo 1962 n. 147), decorre dalla data della definitività dello accertamento di tale imposta, e, quindi, in caso di definizione dell'imponibile mediante concordato, dalla data del medesimo, atteso che solo a partire da detto momento il relativo credito è esigibile da parte dell'amministrazione finanziaria. (V 5915/80, mass n 409708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., DPR 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)