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Sez. 4, Sentenza n. 3189 del 19/12/1996 Cc. (dep. 28/01/1997) Rv. 206652 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Cessione - Reato di pericolo - Concretezza - Parametri - Conseguenze - Insufficienza del principio attivo - Presupposto del reato - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206652-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di stupefacenti, pur avendo il reato di spaccio natura di reato di pericolo, è, tuttavia, necessario che detto pericolo sia concreto, e non meramente ipotetico, con riferimento alla possibilità di alterazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto assuntore di droga e che costituiscono, appunto, l'effetto cosiddetto "drogante" o stupefacente o allucinogeno. Ne consegue che ove la quantità di sostanza, pur rientrante nelle tabelle allegate alla legge, non sia idonea a produrre tale effetto a causa dell'insufficienza del principio attivo, questa non può considerarsi stupefacente con il conseguente venir meno di un indispensabile presupposto oggettivo del reato ed a nulla rilevando, peraltro, che la sostanza stessa, di accertata inefficacia farmacologica, possa essere aggiunta ad altra, sì da produrre l'effetto suo proprio che costituisce il presupposto (e rientra nella "ratio") della norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)