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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 24 novembre 1983, causa 320/82

Decisione
decisa il 1983-11-24
ECLI
ECLI:EU:C:1983:346

Epigrafe

Nel procedimento 320/82, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht nella causa dinanzi ad esso pendente fra Benito D'Amario e Landesversicherungsanstalt Schwaben, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149, pag. 2), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
II sig. Benito D'Amario, attore e resistente nella causa principale, il quale ha sempre risieduto in Italia, è figlio di un lavoratore migrante cittadino italiano. Il padre, deceduto nel 1980, aveva lavorato per un certo tempo nella Repubblica federale di Germania e per un certo tempo in Italia. A questo titolo, egli aveva compiuto in Germania un periodo di assicurazione di 83 mesi e in Italia un periodo di assicurazione di 111 mesi. Dopo il suo ritorno in Italia egli esercitava ancora un'attività dipendente fino al dicembre 1974. A decorrere dal 1o marzo 1974, la Landesversicherungsanstalt Schwaben (ente previdenziale del Land Svevia, in prosieguo «LVA Schwaben»), convenuta e ricorrente nella causa principale, gli versava una pensione per incapacità di lavoro ai sensi della normativa tedesca, mentre l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (in prosieguo «INPS» gli versava, da parte sua, a decorrere dal 1o marzo 1974, una pensione d'invalidità italiana, nonché assegni familiari per il figlio, ai sensi dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 2
Dopo il decesso dell'assicurato, la LVA Schwaben attribuiva una pensione alla vedova, ma rifiutava di concedere una pensione di orfano al figlio, sostenendo che, a norma dell'art. 78 del regolamento n. 1408/71, questa pensione doveva essere pagata soltanto dall'INPS, poiché l'assicurato aveva compiuto in Italia un periodo di assicurazione più lungo che non nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 3
L'art. 78 del suddetto regolamento, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864 (GU L 306, pag. 1), ha il seguente tenore:
paragrafo 4
«Orfani 1. Il termine ‘prestazioni’, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme: a) ... b) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato (...); ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il lavoratore defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione (...). Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione delle prestazioni agli orfani».
paragrafo 5
L'INPS, da parte sua, versava all'interessato una pensione per orfani, ma l'attore e resistente nella causa principale desiderava ottenere una pensione tedesca. Il Sozialgericht di Augsburg, da lui adito a tal fine, accoglieva la domanda. Con sentenza 9 dicembre 1981, la LVA Schwaben veniva condannata ad attribuire all'attore una pensione per orfani per il periodo 1o febbraio 1980-31 ottobre 1981, pensione dalla quale doveva essere detratto l'importo che l'interessato percepisce dall'INPS in conformità alla legislazione italiana.
paragrafo 6
Dinanzi al Bundessozialgericht, la ricorrente ha fatto valere che il Sozialgericht di Augsburg non aveva tenuto conto dell'art. 78, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71. Secondo questa disposizione, è tenuto a corrispondere le prestazioni agli orfani soltanto lo Stato membro nel cui territorio questi risiedono, a condizione ch'essi vi abbiano diritto in forza della normativa nazionale di tale Stato. Adottando gli artt. 78 e seguenti del suddetto regolamento, il legislatore comunitario ha voluto realizzare una semplificazione del procedimento per la concessione di prestazioni familiari (ivi compresa la pensione per gli orfani), rendendo competente per tale attribuzione un solo Stato membro. Sarebbe in contrasto con questo obiettivo esigere il pagamento della differenza fra la pensione per orfani tedesca e quella italiana. Il resistente ha sostenuto, invece, che l'applicazione degli artt. 78 e seguenti non dovrebbe implicare la perdita o la riduzione di diritti acquisiti sulla sola base dei periodi assicurativi nazionali.
paragrafo 7
Il Bundessozialgericht, ritenendo che la controversia sollevava problemi d'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso, con ordinanza 6 ottobre 1982, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:
paragrafo 8
«Se ad un orfano, cittadino italiano, che ha sempre risieduto in Italia, l'ente previdenziale tedesco debba corrispondere un supplemento alla pensione di reversibilità versatagli dall'ente italiano, qualora il defunto padre abbia versato contributi agli enti previdenziali dell'uno e dell'altro Stato, mentre la pensione di reversibilità spetta all'orfano già solo in virtù dei contributi versati in Germania, secondo la disciplina pensionistica tedesca».
paragrafo 9
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Bundessozialgericht rileva che il lavoratore assicurato percepiva già per il figlio (attore e resistente) assegni familiari da parte dell'INPS. A suo avviso, dall'art. 78, n. 2, ultima frase, del regola-mente n. 1408/71 risulta che, dopo il decesso del lavoratore assicurato, continua ad applicarsi la legislazione italiana. La tesi della competenza esclusiva di un solo Stato membro per la corresponsione della pensione di reversibilità agli orfani in base alla legislazione nazionale di tale Stato è confermata anche dalla lettera e dal sistema generale degli artt. 77 e seguenti del regolamento sopra indicato. Tuttavia, nella sentenza 9 luglio 1980 (causa 807/79, Gravina, Race. pag. 2205), la Corte ha ritenuto necessaria la concessione di un supplemento della pensione a favore di un orfano qualora, in base alla sola legislazione nazionale, l'interessato avesse diritto ad un importo superiore a quello spettante in base alla legislazione dello Stato membro competente a corrispondere la prestazione ai sensi degli artt. 77 e seguenti del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 10
Il giudice di rinvio dichiara di avere dubbi circa la trasposizione dei principi enunciati nella suddetta sentenza al caso di specie, che è caratterizzato da circostanze tali da giustificare una diversa soluzione, e cioè l'applicazione della sola legislazione italiana, con esclusione di qualsiasi diritto spettante in forza della legislazione tedesca. Queste particolari circostanze si possono riassumere come segue:
paragrafo 11
a) Il dichiarato scopo del legislatore comunitario, che è quello di pervenire ad un procedimento amministrativo semplice e rapido, sarebbe compromesso da una ripartizione dei diritti, complicata dal punto di vista amministrativo. b) Se il supplemento, secondo la sentenza emessa nella causa 807/79, deve essere concesso immediatamente in base alla pensione calcolata secondo la legislazione nazionale, ciò non può avvenire solo in base alle norme nazionali. Il diritto nazionale tedesco, infatti, non fornisce alcun fondamento giuridico per un siffatto supplemento. c) Nella causa 807/79, gli orfani percepivano già una pensione di reversibilità in forza della legislazione tedesca, mentre nella fattispecie ciò non si verifica ancora. d) L'attore e resistente nella causa principale non ha mai avuto la propria residenza nella Repubblica federale di Germania.
paragrafo 12
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1982.
paragrafo 13
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, sono state depositate osservazioni scritte dalla LVA Schwaben, ricorrente nella causa principale, rappresentata a tal fine dal suo direttore sig. Wanders; dal Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico.
paragrafo 14
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 15
Con ordinanza 4 maggio 1983, essa ha deciso, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Prima Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Ossewazioni della ricorrente nella causa principale

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale osserva che il presente procedimento pregiudiziale è stato determinato dal problema di stabilire in qual misura i principi affermati dalla Corte nella causa 807/79 (Race. 1980, pag. 2205) siano pertinenti nella fattispecie. Preliminarmente essa precisa che, da questa sentenza, gli enti tedeschi interessati traggono i seguenti principi:
paragrafo 2
a) il trasferimento della residenza dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro fa nascere, a carico dell'ente previdenziale del nuovo Stato di residenza, l'obbligo di versare prestazioni; b) tuttavia, l'obbligo di versare prestazioni incombente all'ente previdenziale del nuovo Stato di residenza non fa venir meno il diritto a prestazioni più elevate spettante in forza della legislazione del precedente Stato di residenza; e) qualora l'importo dovuto dal nuovo Stato di residenza sia inferiore all'importo della prestazione dovuta in forza della sola legislazione del precedente Stato di residenza, spetta all'ente previdenziale di quest'ultimo Stato assumere a proprio carico il versamento di un conguaglio pari alla differenza fra i due importi suddetti.
paragrafo 3
In quest'ordine d'idee, la ricorrente nella causa principale fa valere, in sostanza, due argomenti a sostegno della tesi secondo cui la questione formulata dal giudice di rinvio dev'essere risolta negativamente.
paragrafo 4
In primo luogo, essa osserva che le circostanze che sono all'origine della causa 807/79 sono essenzialmente diverse da quelle della presente fattispecie. Mentre, in quella causa, gli interessati erano titolari di un diritto alla pensione di orfani in ragione della loro residenza nella Repubblica federale di Germania e percepivano effettivamente delle prestazioni, nella presente fattispecie una siffatta pensione non è stata mai versata da un ente previdenziale tedesco e il resistente nella causa principale non ha mai vissuto nella Repubblica federale di Germania. La ricorrente aggiunge che, se si prendono in considerazione le sentenze finora emesse dalla Corte in casi simili, si può constatere che la circostanza di aver effettivamente percepito una prestazione familiare prima del trasferimento della residenza è stata sempre decisiva. Essa fa valere poi che il resistente della causa principale, il quale ha- sempre risieduto in Italia, ha acquistato, in ragione del decesso dell'assicurato, soltanto il diritto ad una pensione a carico dell'ente previdenziale italiano. Ciò risulta dall'art. 78, n. 2, del regolamento n. 1408/71. In definitiva, soltanto se il resistente avesse vissuto nella Repubblica federale di Germania al momento del decesso dell'assicurato, ci si potrebbe riferire ad una situazione giuridica da tutelare che riguarderebbe anche l'ente previdenziale tedesco.
paragrafo 5
In secondo luogo, la ricorrente nella causa principale fa valere che l'art. 78 del regolamento n. 1408/71 è una norma di conflitto, avente lo scopo di far nascere un diritto nei confronti dell'ente previdenziale dello Stato di residenza. La concessione di un conguaglio pari alla differenza rispetto alla pensione tedesca per orfani sarebbe, di conseguenza, chiaramente contraria alla volontà del legislatore comunitario, che è quella di fissare sempre le prestazioni familiari esclusivamente in base alla legislazione dello Stato di residenza e di non prevedere eccezioni se non nei casi in cui la legislazione dello Stato di residenza non attribuisca alcun diritto a prestazione. D'altra parte, poiché l'importo di ciascuna delle prestazioni familiari nazionali è indissolubilmente connesso all'importo dei relativi oneri in ciascuno Stato membro, non sarebbe logico costringere gli Stati membri a concedere prestazioni indipendentemente dal luogo di residenza. Inoltre un siffatto obbligo favorirebbe non già l'integrazione, bensì, al contrario, la disintegrazione degli Stati membri nel settore della politica sociale. Nello spirito dell'auspicata armonizzazione in materia di sistemi di assicurazioni sociali, si dovrebbe quindi attribuire maggiore importanza al fatto che gli Stati siano disposti a riconoscere reciprocamente i rispettivi periodi di assicurazione che non al ravvicinamento, soltanto sotto il profilo dell'importo, delle varie prestazioni negli Stati membri.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni del Governo Italiano

paragrafo 1
Secondo il Governo italiano, la sentenza della Corte nella causa 807/79 ha confermato ancora una volta che lo scopo dell'art. 51 del Trattato CEE non sarebbe raggiunto se, in seguito all'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, i lavoratori dovessero perdere i vantaggi previdenziali ad essi comunque garantiti dalla sola legislazione di uno Stato membro. Ne consegue che le disposizioni comunitarie non possono essere applicate in modo da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa dei vantaggi che autonomamente derivano dalle leggi di uno Stato membro. Anche la finalità generale del regolamento n. 1408/71 è quella di garantire al lavoratore migrante il risultato più vantaggioso che gli deriva dai periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri.
paragrafo 2
Ora, se l'interpretazione dell'art. 78 del regolamento suddetto deve restare aderente a queste indicazioni di principio, non si vede come la soluzione da dare alla questione formulata dal giudice a quo potrebbe essere diversa da quella giàaccolta nella causa 807/79. Il fatto che lo spostamento riguardi, nel presente caso, soltanto il lavoratore assicurato non può assumere valore significativo. La prestazione di cui trattasi, infatti, fa parte integrante del complesso dei vantaggi derivanti dalla posizione assicurativa del lavoratore e che questi deve poter conservare, per sé e per i suoi familiari, spostandosi nella Comunità.
paragrafo 3
Concludendo, il Governo italiano propone che la questione pregiudiziale venga risolta in senso affermativo.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte › C — Ossevazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee rileva anzitutto che la questione pregiudiziale non enuncia espressamente le disposizioni di diritto comunitario di cui viene richiesta l'interpretazione. Il giudice di rinvio ha richiamato genericamente, nella motivazione della sua ordinanza, gli art. 77 e seguenti del regolamento n. 1408/71, mentre la ricorrente nella causa principale ritiene manifestamente che l'interpretazione è necessaria riguardo alla portata dell'art. 78, n. 2, leu. b), sub i), dello stesso regolamento. Secondo la Commissione, tuttavia, la questione può riguardare unicamente l'interpretazione dell'art. 78, n. 2, ultima frase, in relazione all'art. 77 del regolamento n. 1408/71. Mentre era in vita, infatti, il padre del resistente nella causa principale aveva percepito da parte del-l'INPS assegni familiari ai sensi dell'art. 77. Stando così le cose, nella fattispecie deve applicarsi l'art. 78, n. 2, ultima frase.
paragrafo 2
La Commissione rileva poi che il decesso dell'assicurato ha fatto contemporaneamente nascere a favore del figlio, come viene indicato dal giudice di rinvio, il diritto ad una pensione per orfani in forza delle sole norme tedesche. Riferendosi ai principi generali stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in questo campo, la Commissione sostiene che il resistente nella causa principale non può far valere il diritto acquisito in forza della legislazione tedesca per la parte corrispondente all'importo delle prestazioni attribuite in forza della legislazione italiana, ma che la differenza deve tuttavia essere versata dall'ente previdenziale tedesco. Essa propone quindi di risolvere il problema mediante compensazione delle prestazioni «concorrenti» degli Stati membri interessati.
paragrafo 3
La Commissione non nega che questa soluzione potrebbe sollevare difficoltà dal punto di vista amministrativo. Tuttavia, tali difficoltà non possono venir superate riducendo, puramente e semplicemente, diritti esistenti. Una siffatta riduzione sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dall'art. 51 del Trattato CEE, che è quello di garantire in tutti i casi al lavo-ratore migrante la prestazione più elevata di cui potrebbe fruire in forza della legislazione di uno Stato membro. Né la riduzione dei diritti acquisiti può desumersi dalla natura degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71. Il fatto che una norma comunitaria venga qualificata dalla dottrina come norma di conflitto è irrilevante. Ciò che conta sono soltanto gli effetti giuridici prodotti dalla norma comunitaria. Secondo la Commissione, nessuna norma comunitaria, qualunque sia la sua qualificazione giuridica, può avere l'effetto di ridurre diritti acquisiti unicamente in base ad una legislazione nazionale.
paragrafo 4
La Commissione osserva inoltre che la residenza del resistente nella causa principale non può avere alcuna incidenza in quanto la stessa legislazione tedesca non vi attribuisce alcuna importanza. Essa aggiunge che, se il padre dell'interessato fosse rimasto in Germania, per il figlio che viveva in Italia gli sarebbero stati attribuiti assegni familiari in forza dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71. Poiché egli era deceduto in Germania, l'ente previdenziale tedesco è tenuto ad attribuire al figlio una pensione per orfani ai sensi dell'art. 78, n. 2, ultima frase, del suddetto regolamento, indipendentemente dalla circostanza che il figlio non abbia mai risieduto in Germania. In proposito, la Commissione rileva che, nella causa 733/79 (CCAF/Laterza, Race. 1980, pag. 1915), i figli per i quali erano stati concessi assegni familiari ai sensi della legislazione belga non avevano mai abitato nel Belgio. Del resto, non è raro che i figli dei lavoratori migranti rimangano nel paese d'origine.
paragrafo 5
La Commissione fa valere infine che, se soltanto il diritto spettante in forza della legislazione italiana potesse essere rivendicato dal resistente nella causa principale, questi si troverebbe in una situazione meno vantaggiosa di un orfano il cui padre non abbia mai esercitato il diritto di libera circolazione, sia sempre rimasto in Germania ed abbia compiuto in questo paese gli stessi periodi di contribuzione del padre dell'interessato nella presente fattispecie.
paragrafo 6
Per tutti questi motivi, la Commissione suggerisce che la questione formulata dal Bundessozialgericht venga risolta nel seguente modo:
paragrafo 7
«Il combinato disposto dell'art. 78, n. 2, ultima frase, e dell'art. 77 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, va interpretato nel senso che il diritto a prestazioni a carico dello Stato competente secondo le suddette disposizioni non ha l'effetto di estinguere il diritto a prestazioni più elevate, spettante in forza della sola legislazione di un altro Stato membro. Qualora l'importo effettivo delle prestazioni nel primo Stato membro sia inferiore all'importo delle prestazioni previsto dalla sola legislazione dell'altro Stato membro, l'orfano può pretendere, da parte dell'ente previdenziale competente di questo Stato membro un conguaglio corrispondente alla differenza fra questi due importi».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il resistente nella causa principale, rappresentato dall'avv. Jürgen Stahlberg, del foro di Monaco, la LVA Schwaben, ricorrente nella stessa causa, rappresentata dal suo direttore sig. Wanders, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 14 luglio 1983.
paragrafo 2
In tal sede, la Commissione ha sottolineato che la soluzione proposta nelle proprie osservazioni scritte non implica difficoltà insuperabili dal punto di vista amministrativo. In proposito essa ha fatto riferimento alla decisione 20 aprile 1983 della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che indica la procedura da seguire e determina le modalità della collaborazione fra gli enti competenti, quali risultano dalle soluzioni accolte dalla Corte nelle sentenze pronunziate nelle cause 100/78 (Rossi), 733/79 (Laterza) e 807/79 (Gravina) [GU C 295, del 2 novembre 1983].
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 27 ottobre 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 6 ottobre 1982, pervenuta in cancelleria il 16 dicembre successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GUL 149, pag. 2).
punto 2
La suddetta questione ha il seguente tenore: «Se ad un orfano, cittadino italiano, che ha sempre risieduto in Italia, l'ente previdenziale tedesco debba corrispondere un supplemento alla pensione di reversibilità versatagli dall'ente italiano, qualora il defunto padre abbia versato contributi agli enti previdenziali dell'uno e dell'altro Stato, mentre la pensione di reversibilità spetta all'orfano già solo in virtù dei contributi versati in Germania, secondo la disciplina pensionistica tedesca».
punto 3
Con tale questione, il giudice nazionale mira a stabilire se il diritto all'attribuzione di una pensione di orfano, qualora il padre defunto sia stato sottoposto alle legislazioni di più Stati membri, sia determinato esclusivamente dalla legislazione dello Stato membro competente ad attribuire tale prestazione ai sensi degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 (nella fattispecie l'Italia), o se, invece, l'ente previdenziale di un altro Stato membro, la cui sola legislazione attribuisce il diritto ad una pensione più elevata (nella fattispecie la Repubblica federale di Germania) sia tenuta a concedere un supplemento corrispondente alla differenza fra i due importi.
punto 4
Nella sentenza 9 giugno 1980 (causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205), questa Corte ha ricordato che lo scopo dell'art. 51 del Trattato non sarebbe raggiunto se, in seguito all'esercizio del loro diritto alla libera circolazione, i lavoratori dovessero perdere i vantaggi previdenziali ad essi comunque garantiti dalla sola legislazione di uno Stato membro. Di conseguenza, la normativa comunitaria in materia di previdenza sociale non può, salvo espressa deroga conforme agli obiettivi del Trattato, essere applicata in modo -da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa dei vantaggi attribuiti in forza della sola legislazione di uno Stato membro.
punto 5
A termini della suddetta sentenza, ne consegue che l'art. 78 del regolamento n. 1408/71 non può essere interpretato in modo da privare gli orfani di un lavoratore deceduto, che era stato soggetto alle legislazioni di vari Stati membri, delle prestazioni acquisite in base alla sola legislazione di uno di questi Stati, se dette prestazioni sono più elevate di quelle erogate dallo Stato membro nel cui territorio essi hanno stabilito la loro nuova residenza.
punto 6
II Bundessozialgericht esita ad applicare quest'interpretazione al caso ad esso sottoposto. Esso considera che nella fattispecie non si tratta di un orfano la cui residenza sia stata trasferita, poiché il resistente nella causa principale ha sempre avuto la residenza in Italia, dove suo padre era stato assicurato prima di andare a lavorare nella Repubblica federale di Germania e dove l'ente italiano aveva concesso gli assegni familiari in conformità all'art. 77 del regolamento n. 1408/71. Inoltre, il Bundessozialgericht osserva che l'applicazione del solo regime italiano, esclusa qualsiasi prestazione ai sensi della normativa tedesca, è a suo avviso conforme allo scopo dichiarato dal legislatore comunitario, che sarebbe quello di pervenire ad un procedimento amministrativo semplice e rapido.
punto 7
Si deve anzitutto rilevare che la questione del se la residenza di un orfano sia stata sempre fissata in uno Stato membro o vi sia stata trasferita è irrilevante ai fini dell'applicazione degli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71. Come è stato già affermato dalla Corte, a proposito degli assegni familiari, nella sentenza 12 giugno 1980 (causa 733/79, Laterza, Racc. pag. 1915), i principi cui s'ispira detto regolamento esigono infatti che, qualora l'importo delle prestazioni erogate dallo Stato in cui l'interessato risiede sia inferiore a quello delle prestazioni concesse dall'altro Stato debitore, il lavoratore o il suo avente causa conservi il vantaggio dell'importo più alto e percepisca, a carico dell'ente previdenziale competente di quest'ultimo Stato, un complemento di prestazioni pari alla differenza fra i due importi.
punto 8
Anche se la concorrente attribuzione delle prestazioni di diversi Stati membri può, nel caso di prestazioni per gli orfani, dar luogo a difficoltà di ordine pratico che, per il momento, non sono state ancora risolte dalle disposizioni comunitarie relative all'applicazione del regolamento n. 1408/71, questa circostanza non può, di per sé, giustificare un'interpretazione di tale regolamento secondo cui l'applicazione della normativa di uno Stato membro osterebbe al versameno di prestazioni più favorevoli dovute in forza della sola legislazione di un altro Stato membro.
punto 9
Pertanto, le circostanze prospettate e le considerazioni svolte dal giudice nazionale non possono giustificare un mutamento di indirizzo della giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 51 del Trattato e del regolamento n.1408/71.
punto 10
Perciò, si deve risolvere la questione formulata dal giudice nazionale dichiarando che gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che il diritto all'attribuzione di una pensione di orfano spettante in forza della legislazione dello Stato membro competente in base a dette disposizioni, non fa venir meno, qualora il padre defunto sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, il diritto a prestazioni più elevate spettanti all'orfano in forza della sola legislazione di un altro Stato membro. Qualora l'importo delle prestazioni effettivamente riscosse nel primo Stato membro sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla sola legislazione dell'altro Stato membro, l'orfano ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundessozialgericht con ordinanza 6 ottobre 1982, dichiara: Gli artt. 77 e 78 del regolamento n. 1408/71 vanno interpretati nel senso che il diritto all'attribuzione di una pensione di orfano spettante in forza della legislazione dello Stato membro competente in base a dette disposizioni, non fa venir meno, qualora il padre defunto sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri, il diritto a prestazioni più elevate spettanti all'orfano in forza della sola legislazione di un altro Stato membro. Qualora l'importo delle prestazioni effettivamente riscosso sia inferiore a quello delle prestazioni contemplate dalla sola legislazione dell'altro Stato membro, l'orfano ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

Firme

Koopmans O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 novembre 1983. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Prima Sezione T. Koopmans

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