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Sez. L, Sentenza n. 3297 del 03/06/1985 (Rv. 440961 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - FORMALITÀ - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - IRRILEVANZA PER IL NOTIFICANTE E PER IL NOTIFICATO.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440961-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - FORMALITÀ - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - IRRILEVANZA PER IL NOTIFICANTE E PER IL NOTIFICATO.*

L'art. 326, comma primo, cod. proc. civ., ricollega il termine breve d'impugnazione non già alla conoscenza, sia pure legale, della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche del processo di cognizione al procuratore costituito della controparte, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ.. se la notificazione è eseguita in Forma diversa, ed in particolare alla controparte personalmente, essa non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, rispetto al quale non può invocarsi il principio che la parte non può far valere la nullità cui essa stessa ha dato causa (art. 157 cod. proc. civ.), atteso che la notificazione al domicilio reale del soccombente anziché al procuratore costituito non è, per questo solo fatto, inficiata da alcuna nullità, ma realizza soltanto una diversa Forma di notificazione rispetto a quella prevista dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., inidonea a far decorrere il termine d'impugnazione, ma pienamente valida in sè, ed efficace ad altri fini. (V 3989/83, mass n 428926; (V 3111/82, mass n 421043; (Conf 5628/82, mass n 423398).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)