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Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013 (Rv. 628994 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Instaurazione del rapporto curativo - Dichiarazioni incomplete o reticenti rese dal paziente in sede di anamnesi - Necessità di autonomo accertamento, da parte del medico, delle evidenze dello stato psico - Fisico del paziente - Omissione - Palese mancanza di diligenza - Sussistenza - Conseguenze - Impossibilità di applicare la limitazione di responsabilità ex art. 2236 cod. civ.
Stato
decisa il 2013-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628994-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente, almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, è affidata interamente al sanitario, che deve condurla in piena autonomia anche rispetto alle dichiarazioni rese dal paziente in sede di anamnesi, integrando un diverso operare una palese mancanza di diligenza. Ne consegue che l'incompletezza o reticenza delle informazioni fornite dall'interessato sulle proprie condizioni psico-fisiche, ove esse siano accertabili - dal sanitario e\o dalla struttura in cui il medesimo opera - attraverso l'esecuzione, secondo la "lex artis", della prestazione iniziale del rapporto curativo, non costituisce ragione giustificativa per l'applicazione della limitazione di responsabilità, ai soli casi di dolo e colpa grave, di cui all'art. 2236 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)