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Sez. 4, Sentenza n. 39469 del 26/05/2004 Cc. (dep. 08/10/2004) Rv. 229570 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti | Misure cautelari - Fondata sulla trascrizione della comunicazione o sugli appunti di ascolto - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229570-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti

La richiesta della misura cautelare può legittimamente essere fondata sull'allegazione delle trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni (brogliacci di ascolto) ovvero degli appunti raccolti durante le intercettazioni, senza la necessità di allegazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)